REGOLAMENTO

Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavoratori i quali, al verificarsi dell'evento per cui viene richiesta una qualsiasi delle prestazioni, si trovino alle dipendenze di una impresa che abbia provveduto ad effettuare il regolare versamento degli accantonamenti e dei contributi.
Le Prestazioni Contrattuali, sono corrisposte dalla Cassa Edile agli operai iscritti secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi Integrativi.
Le Prestazioni Integrative, sono corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, di imprese iscritte alla Cassa Edile i quali abbiano maturato almeno 1200 ore nei 12 mesi precedenti la data dell'evento per il quale si chiede la prestazione. Si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia e per infortunio e le ore di integrazione salariale.
Le richieste di tutte le prestazioni devono essere presentate, a pena di decadenza, su moduli predisposti dalla Cassa Edile entro 90 giorni dal termine di ogni evento.
Sia le prestazioni contrattuali che quelle integrative, in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile Provinciale, sono a totale carico dell'Impresa.